C.A.P.IT. Confederazione di Azione Popolare Italiana
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Statuto calciatori in “erba” 1997
Art. 1) E' costituita in Roma l’Associazione Sportiva "Calciatori in “erba” 1997".
Art. 2) L’Associazione che aderisce alla C.A.P.IT. (Confederazione di Azione Popolare Italiana), ha sede in Roma – Via Angelina Marsciano 20 cap. 00135.
Art.3) Sono soci effettivi dell’Associazione tutti coloro che ne richiedono l’iscrizione e versano la quota associativa annua. I soci effettivi che versano le quote associative hanno diritto di voto per le modifiche statutarie e per la nomina dei rispettivi organi direttivi.
Art 4) La presente Associazione si adegua allo "Statuto e Regolamento Generale della Lega Calcio".
Art. 5) L’Associazione ha lo scopo di offrire ai propri soci la possibilità di esercitare tutte le attività sportive legate al gioco del calcio.
Art. 6) L’Associazione ha l’obbligo di controllare il buon mantenimento di tutte le strutture che gli vengono affidate per la disputa delle partite.
Art. 7) L’Associazione, secondo le proprie
competenze, promuoverà, stagionalmente, incontri con le altre strutture locali,
quali
Art. 8) L’anno sociale e finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Art. 9) Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 10) L’Assemblea generale dei soci cui partecipano i soci effettivi è convocata in sede ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo sociale; in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o lo richieda per iscritto almeno un terzo dei soci effettivi, ogni tre anni in sede elettorale per il rinnovo degli organi sociali. In particolare devono essere eletti (7 o 9) Consiglieri e 3 Revisori dei Conti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza (metà più uno) dei partecipanti. La convocazione delle riunioni dell’Assemblea e il testo delle delibere da essa adottate verranno rese note attraverso idonea comunicazione.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo che sarà in carica tre anni, è composto da 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Art. 12) Spetta al Consiglio Direttivo:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Direttore tecnico;
- fissare il programma dell’attività generale e specifica dell’Associazione;
- disporre l’ordinamento e i servizi dell’Associazione autorizzando le relative spese e assumendo o licenziando il personale necessario per il suo funzionamento.
Su proposta del Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà ed il potere di richiamare e/o di espellere, in casi particolari, chiunque degli iscritti all’Associazione sia recidivo in sanzioni disciplinari in materia.
Art. 13) Spetta al Presidente dell’Associazione rappresentare legalmente l’Associazione, sovrintendere al funzionamento, dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art 14) Spetta ai Revisori dei Conti, che eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio, vigilare sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione ed esaminare, controllare e firmare i bilanci.
Art. 15) l’Associazione trae i propri mezzi di funzionamento:
- dalle quote sociali;
- dai contributi dello Stato o da altri Enti pubblici e privati;
- da eventuali proventi derivanti dall’esercizio di spaccio di bevande e generi alimentari, riservato ai soci,
Le quote sociali sono intrasmissibili salvo il trasferimento in caso di morte in misura non rivalutata.
Art. 16) Spetta al Tesoriere predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altro organismo con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17) L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dei quattro quinti dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale verrà destinato ad altri organismi aventi per oggetto l’incentivazione delle attività relative al tempo libero.
La liquidazione è regolata dalle norme del Codice Civile.
Art. 18) Gli organi dell’Associazione non hanno diritto al alcuna retribuzione. Ad essi può essere riconosciuto un rimborso spese documentato.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 19) Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea solo se saranno presenti la metà più uno dei soci e se si raggiungerà una maggioranza di tre quarti dei presenti.
Art. 20) Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.
PRESIDENTE ONORARIO Davide M
PRESIDENTE Fabiana C
VICEPRESIDENTE VICARIO Abel
SEGRETARIO Simone B
CONSIGLIERE Enzo B
CONSIGLIERE Alessandro P
CONSIGLIERE Luca M
CONSIGLIERE Massimo G
Statuto adottato con deliberazione dell’Assemblea Federale del 10 settembre 2007, modificato, da ultimo, il 11 Settembre 2015
Calciatori in “erba” 1997
di Alessandro Belmonte
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- Informazioni e dettagli tecnici sportivi www.calciatorinerba.com – info@calciatorinerba.com
- Creazioni
siti internet disegni e grafica – “La via dell’Arte” - www.viarte.mrw.it - alebelm@yahoo.com
L’Organizzazione Calciatori in “erba” 1997, si riserva, per i casi non contemplati dal regolamento, di deliberare eventuali nuove disposizioni che saranno annunciate tempestivamente tramite sms e ufficialmente sul sito internet. Tutti gli “Erbisti”, partecipando al gioco accettano di fatto il regolamento di Calciatori in “erba” 1997 e le sue possibili future integrazioni.
as Calciatori in "erba" 1997
"IL FANTACALCIO reale"
www.calciatorinerba.com